Avviso di addebito: l’amministratore della S.r.l. non è tenuto, in quanto tale, all’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti dell’Inps

Avviso di addebito: l’amministratore della S.r.l. non è tenuto, in quanto tale, all’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti dell’Inps (Tribunale di Roma Sentenza n. 4667/2017 pubbl. il 18/05/2017)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 28.6.2016, ***** aveva adito il Tribunale per impugnare l’avviso di addebito notificato il 19 maggio 2016, relativo a mancato versamento dei contributi pari ad E. 6.023,03, dovuti alla gestione Commercianti dell’Inps.

Esponeva il ricorrente di aver ricoperto la carica di amministratore della ***** Srl dal 6.9.2010 al 29.1.2012 e che detta società gestiva attività di ristorazione in Roma. Il ricorrente aveva svolto le attività proprie della funzione occupandosi dei rapporti con i fornitori, della ricerca della clientela, della determinazione dei prezzi del controllo delle vendite, della stipulazione di convenzioni con enti. Parallelamente a tale ruolo il ricorrente dal gennaio 2010 al settembre 2010 aveva svolto la attività di “comis di sal” presso altro ristorante in zona *****. Sulla base di tali circostanze alcuna contribuzione era dovuta all’Inps in quanto l’attività svolta presso la società il ***** era quella di amministratore e non aveva i requisiti della attività commerciale e quindi della prevalenza ed abitualità , necessari per far sorgere l’obbligo contributivo, e cio’, anche in presenza di altra attività lavorativa svolta dal ricorrente.

Il ricorrente rilevava altresi’ la carenza di motivazione dell’atto impugnato, la prescrizione dei crediti e la illegittimità dell’atto impugnato anche per la mancata notifica dell’invito di pagamento.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso.

Pur a seguito di rituale notifica del ricorso, l’Inps non si costituiva.

All’odierna udienza la causa era decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso risulta infondato.

Rileva preliminarmente il Tribunale che non risulta contestato che il ricorrente abbia svolto per la società *****, la funzione di amministratore e dunque non poteva essere, in quanto tale, tenuto all’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti dell’Inps.

Con riguardo alla figura dell’amministratore di società il Supremo Collegio ha chiarito, anche con riferimento al possibile doppio ruolo di amministratore e socio lavoratore, la distinzione delle attività, ai fini dell’obbligo di iscrizione .

Ha specificato che “ In controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell’ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l’attività prevalente – ai fini dell’iscrizione nella gestione di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell’ art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 – il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell’attività operativa in cui si estrinseca l’oggetto dell’impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all’esito positivo dell’accertamento “de quo” il giudice procederà al giudizio di prevalenza – verificando la dedizione dell’opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale – non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l’obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l’iscrizione alla gestione commercianti” ( Cass n. 3240/2010)

Ha di recente soggiunto che “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell’attività del socio di s.r.l. sono da riferire all’attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all’impresa, al netto dell’attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della “prevalenza” meglio si attaglia alla lettera dell’art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l’elemento del lavoro personale, ed alla sua “ratio”, includendo nell’area di applicazione della norma tutti i casi in cui l’attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell’impresa” (Cass.n. 4440/2017).

Come si evince dagli enunciati principi, la funzione di amministratore deve essere ritenuta e considerata ben distinta da quella, eventuale, di socio lavoratore, e cio’ , precisamente , ai fini della iscrizione alle diverse Gestioni dell’Inps. Nel caso di specie, peraltro, e’ dichiarata dallo stesso ricorrente la sola funzione di amministratore, mentre, invece, l’attività lavorativa viene svolta, dallo stesso, presso altro contesto lavorativo. A riguardo, dunque manca in assoluto non solo la prova, il cui onere incombeva sull’Inps, dello svolgimento di attività di lavoro svolta presso la società , ma, anche, la prova dei requisiti eventuali che tale attività deve avere ai fini della predetta iscrizione.

La domanda deve quindi essere accolta con la conseguente declaratoria della illegittimità dell’avviso di addebito impugnato . Le ulteriori doglianze risultano assorbite dalla decisione cosi’ assunta.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Dichiara illegittimo l’avviso di addebito in oggetto n. *****. Condanna l’inps alla rifusione delle spese processuali liquidate in complessivi E. 1800,00 oltre iva e cpa

Roma 18/05/2017

Il Giudice