Con la sentenza n. 2340/2023 del 13.2.23, il Tribunale di Roma ha fatto proprio il recentissimo orientamento della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 35318/2022 delle Sezioni Unite, ha affermato che il terzo trasportato ha diritto al risarcimento del danno da parte dell’assicuratore del veicolo a bordo del quale si trovava, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti. Si tratta di una tutela rafforzata che è riconosciuta allorquando nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli – pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la successiva possibilità di rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

TREDICESIMA SEZIONE CIVILE

in persona della ***, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 79899 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2019 e vertente

TRA

***, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come da documentazione in atti dall’avv. ***, ed elettivamente domiciliata in ***

attore

E

*** in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, dall’Avv. *** ed elettivamente domiciliata presso il suo studio ***

Convenuto

*** in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, dall’Avv. *** ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ***

Convenuto

Oggetto: azione di rivalsa

Conclusioni come da verbale del 28 giugno 2022

Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato la compagnia attrice ha convenuto in giudizio *** in persona del legale rappresentante p.t. e *** in persona del legale rappresentante p.t., affinché venisse dichiarato il diritto di rivalsa nei confronti delle convenute con riferimento al risarcimento dei danni fisici operato dalla *** assicurazioni nei confronti del ***, terzo trasportato sul veicolo ***, condotto dalla ***, in occasione del sinistro avvenuto in ***. L’altro veicolo coinvolto risultava essere condotto dal *** e si trattava di *** assicurato con una compagnia estera. Per effetto di quanto descritto, parte attrice chiedeva condanna delle convenute, anche in solido, alla restituzione in favore della *** oltre gli interessi dalla messa in mora fino all’effettivo soddisfo.

Si costituiva in giudizio *** in persona del legale rappresentante p.t. chiedendo: “ In via preliminare – in rito 1) Dichiarare l’inammissibilità della domanda…; In via preliminare – nel merito 2) Dichiarare la prescrizione del diritto di rivalsa di parte attrice; 3) Dichiarare la nullità della citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 164- 163 c.p.c…; 4) Rigettare la domanda attrice in quanto nulla, infondata in fatto ed in diritto, e comunque non provata, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.

Si costituiva in giudizio ***  in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo: “ 1) accertata la carenza di legittimazione passiva della *** , dichiararne l’estromissione dal presente giudizio; 2) condannare parte attrice alla refusione delle spese processuali, diritti ed onorari”.

Il giudizio veniva istruito con la produzione dei documenti. Il teste indicato da parte attrice, sebbene ammesso, non ha potuto rendere testimonianza per comprovati motivi di salute per cui la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 28 giugno 2022, sulle conclusioni di parte attrice, con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

Occorre fare una premessa circa la risarcibilità dei danni subiti da un terzo trasportato su veicolo coinvolto in un incidente. L’art. 141 C.d.A. testualmente dispone che il terzo danneggiato venga risarcito in via diretta dall’assicuratore del conducente, salva l’ipotesi del sinistro dovuto a “caso fortuito”, e dunque non riconducibile a responsabilità di chicchessia: «1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. La Suprema Corte ribadisce altro importante principio, intimamente collegato: “riconoscendo tale strumento di tutela, aggiuntiva, al terzo trasportato, la giurisprudenza – con eccezione della sola ipotesi del fortuito che rimane un rischio accollato al terzo come anche all’assicurato – ha quindi disancorato il soddisfacimento del diritto risarcitorio del terzo, comunque dovuto, dalla necessità di coinvolgere in giudizio il responsabile civile e il suo assicuratore (cfr Cass. Sez. 3 num. 16477/ 2017)]. Infatti, l’interpretazione che accorda massima tutela alla vittima si armonizza con quanto sancito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea in tema di direttive sull’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, ove la disciplina di diritto interno deve essere interpretata considerando la prevalenza della qualità di vittima-avente diritto al risarcimento su quella di assicurato- responsabile, in conformità al principio solidaristico “vulneratus ante omnia reficiendus” in virtù del quale il terzo trasportato ha un incondizionato diritto al risarcimento del danno alla persona causato da circolazione, anche illegale o contra pacta, del mezzo da parte dell’assicuratore del vettore. La Cassazione ha già ritenuto che il proprietario del veicolo che al momento del sinistro viaggi in qualità di trasportato ha diritto ad ottenere dall’assicuratore il risarcimento del danno derivante dalla circolazione del mezzo, senza che assuma rilevanza la sua eventuale corresponsabilità nel sinistro per averne consentito la circolazione da persona non abilitata o in stato di ebbrezza, salva l’applicazione, in detta ipotesi, dell’art. 1227 cod. civ. (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 1269 del 19/01/2018)]. L’orientamento interpretativo accolto dalla Cassazione e dalla Corte di Giustizia, sotto il profilo del rispetto del diritto della vittima a ricevere un’adeguata e paritaria tutela in ogni situazione, ha una indubbia matrice costituzionale, in quanto evita l’effetto discriminatorio che, diversamente ragionando, si determinerebbe per il terzo trasportato a seconda della situazione in cui versi la compagnia assicuratrice del responsabile. Tuttavia da ultimo, così si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza 13 febbraio 2019, n. 4147, aderendo ad una lettura minoritaria dell’art. 141 Cod. Ass., secondo cui il conducente dell’auto su cui viaggia il trasportato deve essere almeno corresponsabile del sinistro, affinché scatti l’obbligo risarcitorio in capo alla sua assicurazione. Il limite all’obbligo risarcitorio dell’assicuratore del vettore, verso il trasportato danneggiato nel sinistro, è rappresentato dal caso fortuito (da intendersi nella comune accezione giuridica, ossia comprensivo delle condotte umane). Una volta accertata la corresponsabilità del vettore nell’incidente, il suo assicuratore deve risarcire integralmente il danneggiato, a prescindere dalla misura di responsabilità dei soggetti coinvolti (salvo rivalsa verso le compagnie degli altri responsabili). In sintesi la suddetta norma individua, a priori, il soggetto obbligato al risarcimento del danno (entro il massimale minimo imposto dalla legge e fermo restando quanto previsto all’articolo 140 del D. lgs. n. 209/2005), prescindendo dall’accertamento della responsabilità delle parti circa il verificarsi del sinistro, con la conseguenza che il trasportato deve fornire in giudizio la sola prova di essersi trovato sul veicolo vettore e di non essersi reso in nessun modo corresponsabile dell’evento e/o dei danni subiti. Invero la giurisprudenza ha inteso l’azione prevista dall’art. 141 C.d.A. in senso facoltativo e non obbligatorio, affermando che il terzo trasportato ha la facoltà di avvalersi della suddetta procedura, ovvero potrà ricorrere all’azione generale di risarcimento ex art. 2054 c.c. Dello stesso avviso è la Corte Costituzionale, la quale, con l’intento di fornire una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, si è espressa nel senso di ammettere il carattere facoltativo della procedura ex art 141 C.d.A. nell’ottica di un rafforzamento della tutela in favore del terzo trasportato. Dunque, applicando tale procedura, unico legittimato passivo è l’assicuratore del veicolo vettore. Evidente appare, dunque, la ratio legis sottesa a tale istituto: favorire la pretesa risarcitoria del terzo trasportato, soggetto debole in tale specifico rapporto giuridico, che viene esonerato dall’onere di fornire la prova in merito alla responsabilità del sinistro in quanto la legge mette a disposizione un soggetto obbligato al risarcimento. L’unico limite imposto dalla norma de qua riguarda l’ipotesi di “sinistro cagionato da caso fortuito” (art. 141, co. 1, C.d.A.), da intendersi come derivante da fattori estranei al decorso causale azionato dai conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente e connotati dai caratteri di eccezionalità ed imprevedibilità. In queste ipotesi non si potrà procedere seguendo la disciplina in esame. Diverso, invece, risulta essere il caso in cui il terzo trasportato si sia reso corresponsabile nella causazione del danno. In questa ipotesi (si pensi, per esempio, al caso in cui il terzo trasportato non indossi la cintura di sicurezza) l’entità del risarcimento può essere ridotta o totalmente esclusa in base alle specificità delle circostanze concrete. Di recente poi, le Sezioni Unite Civili (sent. N. 35318 del 2022) decidendo su questione di massima di particolare importanza, in tema di tutela del terzo trasportato danneggiato da sinistro stradale, hanno affermato che l’azione diretta prevista dall’art. 141 cod. ass. è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito; che tale tutela presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile; che nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, al trasportato danneggiato compete esclusivamente l’azione diretta prevista dall’art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile.

Fatte queste premesse si può passare ad esaminare il fatti del presente giudizio.

Esame delle prove

Dal modello di constatazione amichevole redatto al momento del sinistro e firmato da entrambe le parti coinvolte, risulta che il conducente il veicolo assicurato con la compagnia di assicurazione parte attrice, su cui viaggiava *** , ha dichiarato di avere ragione nella causazione del sinistro, mentre il conducente il veicolo con targa estera si è assunto la responsabilità del sinistro.

Bastano queste considerazioni perché sia dimostrata la circostanza che parte attrice, pagando quanto richiesto dal terzo trasportato con azione diretta, abbia diritto, a rivalersi nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro.

Passiamo all’esame delle eccezioni formulate da parte convenuta ***.

1) Eccezione di prescrizione. Agli atti, la documentazione prodotta da parte attrice, consente di verificare, come già dedotto dalla stessa in sede di memorie ex articolo 183 c.p.c., il deposito di atti interruttivi della prescrizione.

2) Sulla eccezione di nullità dell’atto introduttivo. In ordine al fatto che ha generato il risarcimento si è già discusso nella premessa di tale sentenza

Merita accoglimento, a parere del Giudicante la formulata eccezione di carenza di legittimazione passiva di ***. Come dichiarato infatti anche da parte attrice, la notifica dell’atto di citazione “ …avveniva per meri fini conoscitivi”.

La domanda va, dunque, accolta.

Spese di lite

Alla soccombenza segue la condanna unicamente della convenuta *** in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice.

P.Q.M.

– Definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa : – 1. accoglie la domanda e, per l’effetto condanna parte *** in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento in favore di parte attrice della somma di € ***, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo; 2. condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio che liquida per le varie fasi processuali in € *** oltre rimborso forfettario, IVA e CPA per compenso, ed € *** per spese.

Così deciso in Roma in data 12 febbraio 2023

Il Giudice