La legge n. 210 del 1992 prevede un indennizzo per coloro i quali siano stati danneggiati in modo irreversibile da vaccinazione obbligatoria.

L’indennizzo consiste in un assegno bimestrale erogato a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della domanda, l’importo varia in base la gravità del danno e viene aggiornato annualmente in base al tasso di inflazione programmato (art. 2). Sono otto categorie di gravità, attualmente la prima è di circa € 1.950 e l’ottava di € 1.740. In aggiunta l’interessato ha diritto ad ottenere un assegno una tantum, pari al 30% dell’indennizzo dovuto per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo stesso

La norma stabilisce che chi è interessato ad ottenere l’indennizzo, è tenuto a presentare una domanda alla ASL di appartenenza, indirizzata al Ministro della sanità, entro il termine di tre anni dalla vaccinazione (art. 3).

Entro 90 giorni la ASL provvede all’istruttoria della pratica e accerta la sussistenza dei requisiti formali. Ultimata questa prima fase, la ASL trasmette il fascicolo alla Commissione medica ospedaliera (CMO).

La CMO, dopo aver visitato l’interessato, è tenuta ad esprimere un giudizio sulla tempestività della domanda di indennizzo, sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell’integrità psico-fisica e sulla gravità della stessa menomazione (art. 4).

La valutazione della Commissione deve essere trasmessa alla ASL, la quale a sua volta dovrà comunicarla all’interessato.

Contro la valutazione della Commissione medica ospedaliera si può presentare ricorso al Ministero della Salute entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento (art. 5).

Il Ministero, entro il termine di tre mesi dalla ricezione del ricorso è tenuto ad adottare una decisine che dovrebbe essere comunicata all’interessato entro i successivi 30 giorni.

Qualora si volesse impugnare la decisione del Ministero, il termine per ricorrere in tribunale è di un anno dalla comunicazione.

Tuttavia, il Ministero non sempre rispetta i suddetti termini e in tal caso, entro un anno dal termine previsto per inviare la comunicazione, l’interessato può adire il giudice competente.

Di seguito si riporta la sentenza n. 440/2024 del Tribunale di Velletri che, pur rigettando il ricorso, offre uno spunto pratico sul procedimento previsto dalla Legge n. 210/1992.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VELLETRI

SEZIONE LAVORO

in persona del giudice, dott. ***,

all’esito dell’udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall’art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 21 febbraio 2024 – ha pronunciato in data 11 marzo 2024, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente

S E N T E N Z A

ex art. 127-ter c.p.c.

nella causa iscritta al n. 1028, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2022, pendente

TRA

***

con l’avv. ***,

– ricorrente –

E

***, in persona del legale rappresentante pro tempore,

difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

– convenuto –

E

*** , in persona del legale rappresentante pro tempore,

difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

– convenuta –

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 26.02.2022 la parte ricorrente ha chiamato in giudizio le parti convenute e – premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alla pag. 16 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:

Accertare e dichiarare che il Sig. *** è persona affetta da danno permanente ed irreversibile alla salute causato dalla somministrazione della vaccinazione antiinfluenzale avvenuta in data 10/11/2015, danno ascrivibile alla 8^ categoria della Tabella A allegato al D.P.R. del 30/12/1981 n. 834;

Accertare e dichiarare il diritto del Sig *** al conseguimento dell’indennizzo di cui all’art. 1 c.1 e art. 2 L. 210/92 e succ. mod. nella misura indicata dalla Legge;

e, per l’effetto:

Condannare il in persona del Ministro p.t., alla corresponsione al Sig. *** dell’assegno di cui all’art. 1 c.1 e art. 2 L. 210/92 e succ. mod., con decorrenza dal 01/03/2017 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa ricevuta dalla il 21/02/2017) oltre interessi e rivalutazione;

Condannare il *** in persona del *** alla corresponsione al Sig. *** ai sensi dell’art. 1 c. 2 ultima parte L. 238/97, dell’assegno una tantum di importo pari per ciascun anno al 30 % dell’indennizzo dovuto ai sensi del c.1 del primo periodo del c.2 dell’art. 1 L. 238/97 per il periodo compreso tra novembre 2015 (prima manifestazione evento dannoso) e febbraio 2017 (presentazione della domanda amministrativa);

Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

* * *

Si sono costituite in giudizio le parti convenute indicate in epigrafe, contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa è stata istruita con l’acquisizione dei documenti prodotti ed è stata altresì disposta C.T.U. medico legale.

La controversia, in tal modo istruita, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti costituite.

* * *

Il ricorso è infondato, per le ragioni indicate appresso.

La parte ricorrente ha dedotto di avere contratto, per effetto di vaccinazione antinfluenzale non obbligatoria ricevuta in data 10.11.2015 su suggerimento del proprio medico di famiglia, le patologie “artrite reattiva siero negativa” e “neurite brachiale bilaterale” e di avere quindi diritto al pagamento dell’indennizzo di cui agli artt. 1, co. 1, e 2, della L. n. 210/1992 e s.m.i., come da domanda amministrativa presentata in data 15.02.2017 (già rigettata dall’amministrazione sanitaria per ritenuta insussistenza di un nesso causale tra la vaccinazione antinfluenzale e le patologie sopra menzionate).

In punto di diritto occorre ricordare che la L. n. 210/1992 e s.m.i. (recante disposizioni in materia di “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati”) prevede, all’art. 1, che “1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge. 1-bis. L’indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana. 2. L’indennizzo di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché gli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV. 3. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali. 4. I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1; alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie; ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie” e, all’art. 2, che “1. L’indennizzo di cui all’articolo 1, comma 1, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall’articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L’indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. 2. L’indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ai sensi dell’articolo 3. La predetta somma integrativa è cumulabile con l’indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 1, anche nel caso in cui l’indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo previsto dalla presente legge, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell’indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria. 3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l’avente diritto può optare fra l’assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell’ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l’unico sostentamento della famiglia. […] 7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2”.

La giurisprudenza costituzionale ha esteso l’ambito di applicazione dell’indennizzo di cui all’art. 1 della L. n. 210/1992 e s.m.i alle lesioni o infermità – dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica – cagionate (a) dalla vaccinazione antipoliomielitica, nel periodo di vigenza della L. 30 luglio 1959, n. 695 (Corte cost., 26.02.1998, n. 27), (b) dalla vaccinazione antiepatite B, a partire dall’anno 1983 (Corte cost., Sent., 16.10.2000, n. 423), (c) dalla vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia (Corte cost., 26.04.2012, n. 107), (d) dalla vaccinazione antinfluenzale raccomandata ma non obbligatoria (Corte cost., 14.12.2017, n. 268), (e) dalla vaccinazione antiepatite A (Corte cost., 23.06.2020, n. 118) e (f) della vaccinazione contro il contagio da papillomavirus umano – HPV (Corte cost., 26.09.2023, n. 181).

Nel caso di specie, con ordinanza del 4.07.2022 è stata disposta C.T.U. medico legale per accertare l’eventuale sussistenza di un nesso causale tra la vaccinazione antinfluenzale ricevuta in data 10.11.2015 dalla parte ricorrente su raccomandazione del suo medico di famiglia e le patologie lamentate dalla stessa (“artrite reattiva siero negativa” e “neurite brachiale bilaterale”).

All’esito della C.T.U. effettuata nel presente giudizio, il consulente incaricato ha ritenuto che non sia ravvisabile un nesso di causalità tra la predetta vaccinazione antinfluenzale ricevuta dalla parte ricorrente e le patologie, sopra menzionate, lamentate dalla stessa.

Apparendo le conclusioni del consulente logiche, razionali, ampiamente motivate alla luce della letteratura scientifica, pienamente intellegibili e, dunque, interamente condivisibili, esse devono essere fatte proprie da questo giudice ai fini della decisione.

Il ricorso va quindi rigettato, per le ragioni suesposte.

Il rigetto del ricorso nel merito determina l’assorbimento delle altre domande e/o eccezioni presentate dalle parti e non espressamente esaminate.

* * *

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente: tali spese sono liquidate, in favore di ciascuna delle parti convenute, nella misura di euro *** oltre accessori di legge.

Tenuto conto delle concrete condizioni soggettive della parte ricorrente, per come risultanti dagli atti di causa, e facendo applicazione della più recente giurisprudenza costituzionale in materia di spese di lite nel processo del lavoro (cfr. C. Cost. n. 77/2018) – applicabile estensivamente, ad avviso di questo giudice, anche in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie – si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione parziale delle spese di lite tra le parti, nella misura di 1/2.

Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, seguono anch’esse la soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.

– rigetta il ricorso;

– condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute, che liquida, per ciascuna di esse e previa compensazione parziale, in euro ***, oltre accessori di legge;

– condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.

Velletri, 11 marzo 2024